Riceviamo e pubblichiamo questo interessante approfondimento a proposito del diritto commerciale, pubblicato dal consulente e imprenditore di Milano Bruno Mafrici sul suo blog per Avvocato. Innanzitutto, possiamo affermare che il diritto commerciale è un ramo che afferisce al diritto privato; esso regolamenta l’iniziativa di un’impresa, le attività svolte da singoli imprenditori, da società e organizzazioni. Il diritto commerciale, infatti, prende anche il nome di diritto privato dell’impresa, poiché ha competenze anche nei rapporti che le imprese intessono nei confronti dei privati e degli enti pubblici.
L’intera disciplina del diritto commerciale è rintracciabile all’interno del quinto libro del Codice Civile e di leggi ad hoc, riservate in modo speciale al comparto dell’impresa. Il compito e le funzioni dell’imprenditore sono l’argomento principale del diritto commerciale, insieme ad altri argomenti quali: gli iter caratteristici dei concorsi, i contratti, i titoli di credito, la verifica sulla concorrenza sleale e la salvaguardia dei diritti distintivi delle imprese. Il diritto commerciale trova le sue origini durante l’età dei Comuni; infatti, in questo periodo e in particolar modo quando il Medioevo sta per finire, la nuova fioritura dei commerci mercantili e la scoperta dei nuovi continenti accrescono gli scambi commerciali, incrementando il bisogno di regolamentare le relazioni nel settore. All’inizio questa necessità dà origine al diritto dei mercanti per regolamentare gli scambi commerciali marittimi.
Tuttavia, il diritto commerciale si sviluppa ed evolve nella forma attuale quando nascono i titoli di credito (strumenti grazie ai quali i pagamenti tra posti lontani diventano più agevoli e semplici) e quando si sviluppano le attività artigianali delle Corporazioni di Arti e Mestieri. Infatti, il diritto commerciale diventa utile soprattutto per facilitare le attività economiche e commerciali portate avanti da artigiani, mercanti e industriali. In seguito, con la Rivoluzione Francese, il diritto commerciale ha acquistato le caratteristiche e lo status di cui ancora oggi è contraddistinto. Con lo scioglimento delle Corporazioni di Artigiani e Mercanti e lo scoppio della Rivoluzione Industriale, il diritto commerciale si libera dalle sue caratteristiche di natura soggettiva, acquisendo aspetti puramente oggettivi, soprattutto dal punto di vista degli atti e dei rapporti commerciali.
Come ci ricorda anche Bruno Mafrici nel suo blog, prima che entrasse in vigore il Codice Civile, era valido il Codice di Commercio, databile nel 1865. Mentre i codici civili si concentrano sul diritto di proprietà e sul patrimonio immobiliare, i codici commerciali regolamentano la ricchezza mobiliare. Infatti, proprio il Codice di Commercio del Regno di Sardegna, esteso poi a tutta la nazione e promulgato nel 1865, è stato il primo Codice del settore promulgato in Italia dopo l’unificazione.
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In un secondo momento, il diritto commerciale e mercantile furono inclusi nel diritto privato. Questo lungo processo di unificazione del diritto privato trova il suo compimento in Italia con il Codice Civile Italiano, emanato nel 1942. Il diritto commerciale si inserisce all’interno del quinto libro del Codice Civile, denominata “Del lavoro”, in cui è stato possibile rintracciare le prime norme. Esse disciplinavano le attività professionali, ora però in parte abrogate. Le norma relative al lavoro sono ancora in vigore, con le leggi dedicate al funzionamento dell’impresa poste nel titolo secondo del libro quinto. Qui è possibile trovare la norma introduttiva, dove rintracciare il concetto di “imprenditore”, precisamente all’interno dell’articolo 2082, che va a sostituire quello di “commerciante”. Infatti, questa nozione disciplinava le regole del contesto ottocentesco. Ancora il titolo quinto contiene norme sulle società, partendo dal concetto di “contratto di società” all’interno dell’articolo 2247.
Da questa nozione, poi, si diramano tutte le altre tipologie di società (società di persone, conosciuta come società semplice; società in nome collettivo, denominata anche società in accomandita semplice; i diversi tipi di società di capitali; società per azioni; Srl; società in accomandita per azioni a società cooperativa). Inoltre, sempre in questa parte del Codice Civile si trovano le norme che disciplinano le mutue assicuratrici e il contratto di associazione in partecipazione, oltre alle norme caratteristiche dell’azienda, tutti gli elementi ad essa connessi, le norme sulla concorrenza sleale e gli eventuali reati societari.